Acquisto di immobili nel mercato immobiliare Svizzero e trasferimento della residenza.

Trasferirsi in Svizzera: il sogno di sempre più italiani, che decidono di spostare il luogo ed il centro dei loro interessi in un paese che appare come una vera utopia, dal punto di vista lavorativo e finanziario, ma anche sotto il profilo ricreativo e turistico.
Trasferirsi in questo paese è possibile per gli italiani, grazie agli accordi bilaterali fra l’Unione Europea e la Confederazione Svizzera; tuttavia, l’acquisto di un immobile per uso abitativo va effettuato solo dopo il trasferimento, e questo significa sostanzialmente che non si può acquistare un immobile per risiedere se non si è spostata la propria residenza.
Questa è la prima regola da tenere in considerazione per chi ha un interesse immobiliare Svizzera: per gli svizzeri, residenza significa luogo in cui si ha intenzione di stabilirsi durevolmente e spostare il centro ed il luogo dei propri interessi.
Senza questo trasferimento, l’acquisto ad esempio di immobili in Ticino nel Luganese per persone fisiche non residenti è limitato, mentre non vi sono particolari restrizioni per gli immobili che vengono acquistati per uso commerciale, come negozi, locali, uffici o studi professionisti.
Naturalmente, il trasferimento in Svizzera comporta il fatto di dover pagare le tasse in Svizzera secondo le disposizioni del trattato sulla doppia imposizione. Generalmente, i cittadini residenti all’estero può comprare una casa secondaria (ad esempio una casa per le vacanze) solo se essa non supera, di regola, i 200 mq, ma l’autorizzazione all’acquisto non è concessa a chi possiede già un immobile in Svizzera (fatto salvo l’acquisto di oggetti diversi da parte di genitori o figli).
Alle tasse sopracitate, vanno aggiunte le tasse italiane, a cui il contribuente deve fare annualmente riferimento – ovvero la tassazione del reddito imponibile e la nuova imposta patrimoniale sugli immobili all’estero, la IVIE, che ha una aliquota dello 0,76% su una base imponibile pari al costo d’acquisto dell’immobile – e la cosiddetta tassa di mutazione.
Se invece si tratta di società, la tassazione viene effettuata con aliquota proporzionale (non progressiva come avviene per le persone fisiche) ed il possesso della partecipazione è soggetto a IVAFE (imposta sulle attività finanziarie possedute all’estero) che a partire dal 2013 presenta una aliquota pari allo 0,15%.
In ogni caso, bisogna essere consapevoli del fatto che l’acquisto della casa è regolamentato, in maniera contingentata, e questo significa che la domanda può essere accolta o meno, a discrezione di chi presiede la commissione in quell’anno stabilito. Inoltre, al momento dell’autorizzazione vi sono diverse clausole da rispettare, come ad esempio il divieto assoluto di vendere l’immobile per 5 anni dal giorno dell’acquisto, l’obbligo di usare personalmente l’immobile almeno per due settimane all’anno ed il divieto di spostare la locazione a terzi (a parte la locazione per periodi molto brevi che in ogni caso non possono superare 10 mesi su 12). Il divieto alla vendita non si applica comunque al passaggio di proprietà tra genitori e figli.
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